NUOVI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

NUOVI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

(ai sensi del d.lgs 152/06 come modificato dal Regolamento 1357/2014 e Decisione 955/2014)

Si comunica che dal 1 giugno 2015 il Regolamento 1357/2014/UE sostituisce l’Allegato III “caratteristiche di pericolo per i rifiuti” della direttiva europea 2008/98/CE. Tale Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati Membri dell’Unione Europea e va a modificare le sigle che identificano le caratteristiche di pericolo (da H ad HP) , alcune definizioni delle stesse, introduce sostanziali novità per i limiti di concentrazione e i criteri di attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti.

Si comunica che dal 1 giugno 2015, gli Stati Membri dell’Unione Europea dovranno dare applicazione alla Decisione 2014/955/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti (CER)

In questo nuovo scenario normativo il Produttore del rifiuto deve procedere ad una nuova classificazione dei rifiuti nei seguenti casi:

– in caso di rifiuti pericolosi. Occorre rideterminare e attribuire le caratteristiche di pericolo possedute dal rifiuto in base ai nuovi criteri al fine di procedere alla corretta gestione

– in caso di rifiuti con codice a specchio (pericolosi e non pericolosi). Occorre stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso e nel caso sia pericoloso devono essere rideterminate caratteristiche di pericolo in base ai nuovi criteri.

 

Indagini da effettuare al fine della corretta attribuzione del codice CER a specchio:

a)    Analisi del Prodotto al momento dell’acquisto. Compito del produttore è la conservazione della Scheda di Sicurezza (SDS) del prodotto al momento dell’acquisto.

b)   Analisi del processo di utilizzo del bene. Analisi del Rifiuto al momento dell’avvio a recupero/smaltimento.

  • Verifica delle Schede di Sicurezza (SDS) e di eventuali sostanze pericolose dichiarate dal Produttore del Bene
  • Verifica dell’etichettatura e di eventuali pittogrammi riportati nell’imballaggio
  • Verifica del corretto utilizzo del bene durante il processo di utilizzo
  • Verifica che il rifiuto non venga a contatto con sostanze pericolose durante il deposito temporaneo

Applicazione delle nuove disposizioni normative al rifiuto Cartucce toner e componenti rimossi da sistemi di stampa

Alla luce del NUOVO ELENCO EUROPEO RIFIUTI (Decisione Commissione UE 2014/955/UE del 30/12/2014) le cartucce toner esauste continuano ad essere identificate con due diverse famiglie di codici:

08 03 18 “toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*”

16 02 16 “componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da quelli di cui alla voce  16 02 15*”

Entrambi i codici presentano la possibilità del corrispettivo codice a specchio pericoloso pertanto si rende necessaria una procedura di Valutazione non essendo applicabile a tale tipologia di rifiuto l’applicazione di test analitici sulla base della nuovo Regolamento 1357/2014/UE in vigore dal 1 giugno 2015.

 

L’indagine da svolgere per poter correttamente valutare la non pericolosità della cartuccia toner nel suo ciclo di vita da Bene a Rifiuto è la seguente:

  • Verificare se la cartuccia esausta è classificata dai produttori prima della commercializzazione come PRODOTTO NON PERICOLOSO (verificato nelle SDS). Le cartucce non sono solitamente definite pericolose dai produttori.
  • Verificare se l’imballo riporta etichette di pericolo (verificato nell’imballo). Se la SDS non riporta pericolosità allora nemmeno l’imballo è contrassegnato da pittogrammi relativi a situazioni di pericolo.
  • Verificare se la cartuccia viene utilizzata in modo corretto durante il PROCESSO DI STAMPA ovvero non sottoposta a mutamenti fisici quali urti e danneggiamenti. Il processo di stampa in sé non comporta alterazioni di tipo fisico o chimico sul prodotto, bensì solamente ad un graduale esaurimento della polvere di toner in esso contenuto
  • Verificare che durante il deposito temporaneo la cartuccia esausta non venga a contatto con  altre sostanze pericolose.

E’ conseguenza logica che se la cartuccia non viene definita un Bene con caratteristiche di pericolo quando è completamente carica di polvere di toner, allora non può essere valutata nemmeno un Rifiuto pericoloso  essendo ormai priva della polvere di toner.

Pertanto la cartuccia toner esausta   NON E’ UN RIFIUTO PERICOLOSO e si può escludere la possibilità di utilizzare il codice CER pericoloso.

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