RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE DEL RIFIUTO

L’11 luglio scorso è stata depositata un’importante Sentenza della Corte di Cassazione (n.29727) nella quale vengono ribadite le responsabilità del produttore dei rifiuti nell’ambito della verifica delle autorizzazioni dei soggetti che svolgono attività di gestione dei rifiuti.

Nella Sentenza viene confermata la condanna per quattro imprese che hanno affidato i rifiuti da esse prodotti a un impianto che non era autorizzato al ricevimento degli stessi, senza avere effettuato una verifica accurata delle autorizzazioni all’esercizio.

La Sentenza richiama il principio secondo cui “colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha IL DOVERE di accertare che gli stessi siano debitamente autorizzati allo svolgimento di dette attività, con la conseguenza che l’inosservanza di tale elementare regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo.

Un produttore, che decide di avviare a recupero o smaltimento i propri rifiuti, deve obbligatoriamente acquisire e verificare i titoli autorizzativi di trasportatore e impianto. L’inosservanza dei controlli e l’affidamento dei rifiuti prodotti a soggetti non autorizzati comporta la responsabilità colposa del produttore per il reato di gestione illecita di rifiuti.

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