Sistri: ecco le modifiche e le specifiche

Con 137 voti favorevoli, 57 contrari e 1 astenuto, l’Aula del Senato, ha approvato, con modifiche, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 101/2013, in materia di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, che passa ora all’esame della Camera.

Ecco le modifiche e le specifiche che interessano il SISTRI:

  1. 1.      Requisito della specialità e vettori esteri

Viene confermato l’obbligo di aderire al Sistri per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ma viene introdotto anche il requisito della specialità oltre a quello della pericolosità.

Inoltre, fra gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, tenuti ad aderire al Sistri, sono ricompresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale o di tipo transfrontaliero a titolo professionale.

Per quanto riguarda gli enti e le imprese che effettuano, a titolo professionale, operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione, essi sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti qualora trattino rifiuti urbani (non ricompresi nel testo del decreto- legge) e speciali pericolosi (anziché solo pericolosi).

I nuovi produttori, invece, sono tenuti ad aderire al Sistri solo ove trattino o producano rifiuti pericolosi.

  1. 2.      Adesione volontaria anche per intermediari e commercianti

Un emendamento approvato stabilisce che, per i rifiuti diversi da quelli tenuti all’iscrizione obbligatoria, oltre ai produttori e ai gestori possono aderire al Sistri su base volontaria anche gli intermediari e i commercianti.

  1. 3.      I termini iniziali di operatività

Il termine iniziale di operatività del Sistri resta quello del 1° ottobre 2013 per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori. L’emendamento ricomprende in tali categorie anche i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio.

Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania, che sono tenute ad aderire al Sistri, il termine iniziale di operatività del sistema è invece il 3 marzo 2014.

  1. 4.      Sanzioni, l’applicazione posticipata di 2 mesi

Con il nuovo comma 3-bis, infine, viene fatta slittare di 2 mesi l’applicazione delle sanzioni del Sistri: si posticipa infatti l’applicazione delle sanzioni a decorrere da novanta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività del sistema. Nelle more di tale scadenza, restano comunque fermi gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e alle modalità di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e l’applicazione delle relative sanzioni.

Per saperne di più su come sta andando il Sistri a due settimane dalla sua partenza ufficiale vi suggeriamo la seguente lettura “SISTRI: UNA BUONA FALSA PARTENZA”

https://www.greenbiz.it/panorama/editoriali/8361-sistri-come-e-andata

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