ALBO GESTORI AMBIENTALI – LE NOVITA’ PER GLI OPERATORI DEL SETTORE

ALBO GESTORI AMBIENTALI – LE NOVITA’ PER GLI OPERATORI DEL SETTORE

Il 25 gennaio presso la Camera di Commercio di Bologna si è tenuto un incontro nel quale l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in presenza del suo Presidente Eugenio Onori, ha presentato i più recenti aggiornamenti normativi e le attività dell’Albo attualmente in corso al fine di rendere pienamente operativo il Nuovo Regolamento entrato in vigore con  il Dm 120/2014.

Riassumiamo le principali novità in vigore dal 1 febbraio 2017:

  • Il DM 120/2014 art.9 definisce le categorie e classi delle attività per le quali è richiesta l’iscrizione all’Albo. E in particolare il Comitato Nazionale può individuare specifiche e singole attività rientranti nell’ambito delle categorie d’iscrizione normadole in sottocategorie. Ai fini dell’iscrizione nella categoria 1 il Comitato nazionale può individuare sottocategorie le cui classi d’iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita.

Alla luce di queste definizioni, con la Delibera n.5 del 3 novembre 2016 “Criteri e requisiti per lì iscrizione all’Albo,  con procedura ordinaria, alle categorie 1, 4 e 5” il Comitato nazionale ripropone tutte le categorie e classi d’iscrizione all’Albo e ridefinisce le sottocategorie della Categoria 1.

  • Il DM 120/2014 art 11 definisce i requisiti d’idoneità tecnica e di capacità finanziaria necessari per la richiesta d’iscrizione all’Albo. E in particolare spetta al Comitato Nazionale stabilire i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione dell’idoneità tecnica e della capacità finanziaria.

Alla luce di queste definizioni, con la Delibera n.5 del 3 novembre 2016 “Criteri e requisiti per lì iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, alle categorie 1, 4 e 5”,  il Comitato Nazionale ridefinisce la dotazione minima dei veicoli e del personale per lo svolgimento delle attività comprese nelle categorie dalla 1 alla 5.  

 

Tra i contenuti del  DM 120/2014 agli art.12 e 13 è previsto che il Comitato Nazionale definisca Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico nonché la sua specifica formazione.

Il Comitato nazionale sta lavorando per definire questi aspetti salienti.

 

A che punto sono i lavori?

Fra qualche mese verrà pubblicata la specifica Delibera e solo allora i contenuti saranno chiari.

Per ora si sta ancora ragionando su:

Formazione del responsabile tecnico

–          per i nuovi responsabili tecnici la dimostrazione dell’idoneità tecnica non sarà più tramite titolo di studio o frequentazione di corso di formazione, bensì mediante il superamento di un ESAME DI VERIFICA INIZIALE che dovrà essere ripetuto tramite aggiornamento ogni 5 anni. L’esame consisterà in quiz a risposta multipla (80 domande in 2 ore) con obbligo di raggiungimento di un punteggio minimo. Sarà pertanto possibile accedere all’esame senza aver frequentato corso di formazione.

I quiz saranno suddivisi in moduli a seconda della categoria per la quale s’intende dimostrare l’idoneità.

MODULO GENERICO : obbligatorio per tutte le  categorie

MODULO TRASPORTO: per le categorie del trasporto 1,4 e 5  (nb. Per la categoria 2bis non occorre nominare il responsabile tecnico)

MODULO INTERMEDIAIZONE: per la categoria 8

–          Per i responsabili tecnici già in carica, sarà sufficiente l’aggiornamento ogni 5 anni.

–          Per i legali rappresentanti che rivestono il ruolo di responsabile tecnico, il Comitato sta ancora valutando quale sia la soglia per determinare gli anni di esperienza.

 

Definizione di Compiti e Responsabilità del responsabile tecnico

Dimostrazione/certificazione degli anni di esperienza

Limitazione degli incarichi per i Responsabili tecnici esterni

 

 

 

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