Che cos’è il Decreto Legislativo “Ronchi”
Vista la fondamentale importanza che il cosiddetto Decreto Ronchi (Dlgs 22/97) ha in Italia sul tema della gestione e smaltimento dei rifiuti, riportiamo integralmente il testo della legge.
Entrato in vigore nel marzo del 1997, è stato, nel tempo, oggetto di numerosi e successivi provvedimenti, facendogli di fatto assumere la natura di un sistema normativo complesso e articolato.
L’insieme di tali provvedimenti ha la finalità principe di ridurre la produzione di rifiuti e di promuovere le pratiche del recuperoe del riciclo, garantendo al contempo un elevato grado di protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente.
Altri contenuti legislativi:
Decreto Ronchi: Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale
(G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)
Parte prima – Disposizioni comuni e principi generali
1. Ambito di applicazione.
2. Finalità.
3. Criteri per l’adozione dei provvedimenti successivi.
3-bis. Principi sulla produzione del diritto ambientale.
3-ter. Principio dell’azione ambientale.
3-quater. Principio dello sviluppo sostenibile.
3-quinquies. Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.
3-sexies. Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo.
Parte seconda – Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)
Titolo I – Norme generali
4. Finalità
5. Definizioni.
6. Oggetto della disciplina
7. Competenze
8. Norme di organizzazione
8-bis. Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale – IPPC
9. Norme procedurali generali
10. Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
Titolo II – Valutazione ambientale strategica – VAS
11. Modalità di svolgimento
12. Verifica di assoggettabilità
13. Redazione del rapporto ambientale
14. Consultazione
15. Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione
16. Decisione
17. Informazione sulla decisione
18. Monitoraggio
Titolo III – La Valutazione di impatto ambientale
19. Modalità di svolgimento
20. Verifica di assoggettabilità
21.Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
22. Studio di impatto ambientale
23. Presentazione dell’istanza
24. Consultazione
25. Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione
26. Decisione
27. Informazione sulla decisione
28. Monitoraggio
29. Controlli e sanzioni
Titolo III-bis. L’autorizzazione integrata ambientale
29-bis. Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili
29-ter. Domanda di autorizzazione integrata ambientale
29-quater. Procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale
29-quinquies. Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale
29-sexies. Autorizzazione integrata ambientale
29-septies. Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale
29-octies. Rinnovo e riesame
29-nonies. Modifica degli impianti o variazione del gestore
29-decies. Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale
29-undecies. Inventario delle principali emissioni e loro fonti
29-duodecies. Comunicazioni
29-terdecies. Scambio di informazioni
29-quattuordecies. Sanzioni
Titolo IV – Valutazioni ambientali interregionali e transfrontaliere
30. Impatti ambientali interregionali
31. Attribuzione competenze
32. Consultazioni transfrontaliere
32-bis. Effetti transfrontalieri
Titolo V – Norme transitorie e finali
33. Oneri istruttori
34. Norme tecniche, organizzative e integrative
35. Disposizioni transitorie e finali
36. Abrogazioni e modifiche
37. – 52.(abrogati)
Parte terza – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Sezione I – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione
Titolo I – Principi generali e competenze
Capo I – Principi generali
53. Finalità.
54. Definizioni.
55. Attività conoscitiva.
56. Attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione.
Capo II – Competenze
57. Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo.
58. Competenze del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
59. Competenze della conferenza Stato-regioni.
60. Competenze dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – APAT.
61. Competenze delle regioni.
62. Competenze degli enti locali e di altri soggetti.
63. Autorità di bacino distrettuale.
Titolo II – I distretti idrografici, gli strumenti, gli interventi
Capo I – Distretti idrografici
64. Distretti idrografici.
Capo II – Gli strumenti
65. Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale.
66. Adozione ed approvazione dei piani di bacino.
67. I piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio.
68. Procedura per l’adozione dei progetti di piani stralcio.
Capo III – Gli interventi
69. Programmi di intervento.
70. Adozione dei programmi.
71. Attuazione degli interventi.
72. Finanziamento.
Sezione II – Tutela delle acque dall’inquinamento
Titolo I – Principi generali e competenze
73. Finalità.
74. Definizioni.
75. Competenze.
Titolo II – Obiettivi di qualità
Capo I – Obiettivo di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione
76. Disposizioni generali.
77. Individuazione e perseguimento dell’obiettivo di qualità ambientale.
78. Standard di qualità per l’ambiente acquatico.
78-bis. Zone di mescolamento.
78-ter. Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite.
78-quater. Inquinamento transfrontaliero.
78-quinquies. Metodi di analisi per le acque superficiali e sotterranee.
78-sexies. Requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi.
78-septies. Calcolo dei valori medi.
78-octies. Garanzia e controllo di qualità.
79. Obiettivo di qualità per specifica destinazione.
Capo II – Acque a specifica destinazione
80. Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.
81. Deroghe.
82. Acque utilizzate per l’estrazione di acqua potabile.
83. Acque di balneazione.
84. Acque dolci idonee alla vita dei pesci.
85. Accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci.
86. Deroghe.
87. Acque destinate alla vita dei molluschi.
88. Accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi.
89. Deroghe.
90. Norme sanitarie.
Titolo III – Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi
Capo I – Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento
91. Aree sensibili.
92. Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
93. Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e zone vulnerabili alla desertificazione.
94. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.
Capo II – Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico
95. Pianificazione del bilancio idrico.
96. Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
97. Acque minerali naturali e di sorgenti.
98. Risparmio idrico.
99. Riutilizzo dell’acqua.
Capo III – Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi
100. Reti fognarie.
101. Criteri generali della disciplina degli scarichi.
102. Scarichi di acque termali.
103. Scarichi sul suolo.
104. Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.
105. Scarichi in acque superficiali.
106. Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili.
107. Scarichi in reti fognarie.
108. Scarichi di sostanze pericolose.
Capo IV – Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici
109. Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte.
110. Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane.
111. Impianti di acquacoltura e piscicoltura.
112. Utilizzazione agronomica.
113. Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia.
114. Dighe.
149-bis. Affidamento del servizio.
115. Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici.
116. Programmi di misure.
Titolo IV – Strumenti di tutela
Capo I – Piani di gestione e piani di tutela delle acque
117. Piani di gestione e registro delle aree protette.
118. Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell’impatto esercitato dall’attività antropica.
119. Principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici.
120. Rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici.
121. Piani di tutela delle acque.
122. Informazione e consultazione pubblica.
123. Trasmissione delle informazioni e delle relazioni.
Capo II – Autorizzazione agli scarichi
124. Criteri generali.
125. Domanda dì autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali.
126. Approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.
127. Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue.
Capo III – Controllo degli scarichi
128. Soggetti tenuti al controllo.
129. Accessi ed ispezioni.
130. Inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico.
131. Controllo degli scarichi di sostanze pericolose.
132. Interventi sostitutivi.
Titolo V – Sanzioni
Capo I – Sanzioni amministrative
133. Sanzioni amministrative.
134. Sanzioni in materia di aree di salvaguardia.
135. Competenza e giurisdizione.
136. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Capo II – Sanzioni penali
137. Sanzioni penali.
138. Ulteriori provvedimenti sanzionatori per l’attività di molluschicoltura.
139. Obblighi del condannato.
140. Circostanza attenuante.
Sezione III – Gestione delle risorse idriche
Titolo I – I principi generali e competenze
141. Ambito di applicazione.
142. Competenze.
143. Proprietà delle infrastrutture.
144. Tutela e uso delle risorse idriche.
145. Equilibrio del bilancio idrico.
146. Risparmio idrico.
Titolo II – Servizio idrico integrato
147. Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato.
148. Autorità d’ambito territoriale ottimale. (abrogato)
149. Piano d’ambito.
149-bis. Affidamento del servizio.
150. Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento.
151. Rapporti tra autorità d’ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato.
152. Poteri di controllo e sostitutivi.
153. Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato.
154. Tariffa del servizio idrico integrato.
155. Tariffa del servizio di fognatura e depurazione.
156. Riscossione della tariffa.
157. Opere di adeguamento del servizio idrico.
158. Opere e interventi per il trasferimento di acqua.
158-bis. Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’autorità espropriante
Titolo III – Vigilanza, controlli e partecipazione
159. Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti.
160. Compiti e funzioni dell’Autorità di vigilanza.
161. Osservatorio sulle risorse idriche e sui rifiuti.
162. Partecipazione, garanzia e informazione degli utenti.
163. Gestione delle aree di salvaguardia.
164. Disciplina delle acque nelle aree protette.
165. Controlli.
Titolo IV – Usi produttivi delle risorse idriche
166. Usi delle acque irrigue e di bonifica.
167. Usi agricoli delle acque.
168. Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico.
169. Piani, studi e ricerche.
Sezione IV – Disposizioni transitorie e finali
170. Norme transitorie.
171. Canoni per le utenze di acqua pubblica.
172. Gestioni esistenti.
173. Personale.
174. Disposizioni di attuazione e di esecuzione.
175. Abrogazione di norme.
176. Norma finale.
Parte quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
Titolo I – Gestione dei rifiuti
Capo I – Disposizioni generali
177. Campo di applicazione.
178. Finalità.
179. Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti.
180. Prevenzione della produzione di rifiuti.
181. Recupero dei rifiuti.
181-bis. Materie, sostanze e prodotti secondari.
182. Smaltimento dei rifiuti.
183. Definizioni.
184. Classificazione.
184-quater. Utilizzo dei materiali di dragaggio
184-bis. Sottoprodotto
184-ter. Cessazione della qualifica di rifiuto
185. Limiti al campo di applicazione.
186. Terre e rocce da scavo.
187. Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi.
188. Oneri dei produttori e dei detentori
188-bis. Controllo della tracciabilità dei rifiuti
188-ter. Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
189. Catasto dei rifiuti.
190. Registri di carico e scarico.
191. Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi.
192. Divieto di abbandono.
193. Trasporto dei rifiuti.
194. Spedizioni transfrontaliere.
Capo II – Competenze
195. Competenze dello stato.
196. Competenze delle regioni.
197. Competenze delle province.
198. Competenze dei comuni.
Capo III – Servizio di gestione integrata dei rifiuti
199. Piani regionali.
200. Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
201. Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. (abrogato)
202. Affidamento del servizio.
203. Schema tipo di contratto di servizio.
204. Gestioni esistenti.
205. Misure per incrementare la raccolta differenziata.
206. Accordi, contratti di programma, incentivi.
206-bis. Osservatorio nazionale sui rifiuti
207. Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti.
Capo IV – Autorizzazioni e iscrizioni
208. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
209. Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale.
210. Autorizzazioni in ipotesi particolari.
211. Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione.
212. Albo nazionale gestori ambientali.
213. Autorizzazioni integrate ambientali.
Capo V – Procedure semplificate
214. Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate.
215. Autosmaltimento.
216. Operazioni di recupero.
Titolo II – Gestione degli imballaggi
217. Ambito di applicazione.
218. Definizioni.
219. Criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio.
220. Obiettivi di recupero e di riciclaggio.
221. Obblighi dei produttori e degli utilizzatori.
222. Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione.
223. Consorzi.
224. Consorzio nazionale imballaggi.
225. Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
226. Divieti.
Titolo III – Gestione di particolari categorie di rifiuti
227. Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto.
228. Pneumatici fuori uso.
229. Combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata – cdr e cdr-q.
230. Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture.
231. Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
232. Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico.
233. Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti.
234. Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene.
235. Consorzio nazionale per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi.
236. Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.
237. Criteri direttivi dei sistemi di gestione.
Titolo III – Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
237-bis. Finalità e oggetto
237-ter. Definizioni
237-quater. Ambito di applicazione ed esclusioni
237-quinquies. Domanda di autorizzazione
237-sexies. Contenuto dell’autorizzazione
237-septies. Consegna e ricezione dei rifiuti
237-octies. Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento
237-nonies. Modifica delle condizioni di esercizio e modifica sostanziale dell’attività
237-decies. Coincenerimento di olii usati
237-undecies. Coincenerimento di rifiuti animali rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1069/2009/UE.
237-duodecies. Emissione in atmosferaa.
237-terdecies. Scarico di acque reflue
237-quattuordecies. Campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di incenerimento e di coincenerimento
237-quinquiesdecies. Controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici
237-sexiesdecies. Residui
237-septiesdecies. Obblighi di comunicazione, informazione, accesso e partecipazione
237-octiesdecies. Condizioni anomale di funzionamento
237-noviesdecies. Incidenti o inconvenienti
237-vicies. Accessi ed ispezioni
237-unvicies. Spese
237-duovicies. Disposizioni transitorie e finali
Titolo IV – Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
238. Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
Titolo V – Bonifica di siti contaminati
239. Princìpi e campo di applicazione.
240. Definizioni.
241. Regolamento aree agricole.
241-bis. Aree militari.
242. Procedure operative ed amministrative.
242-bis. Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza.
243. Acque di falda.
244. Ordinanze.
245. Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione.
246. Accordi di programma.
247. Siti soggetti a sequestro.
248. Controlli.
249. Aree contaminate di ridotte dimensioni.
250. Bonifica da parte dell’amministrazione.
251. Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare.
252. Siti di interesse nazionale.
252-bis. Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale
253. Oneri reali e privilegi speciali.
Titolo VI – Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali
Capo I – Sanzioni
254. Norme speciali.
255. Abbandono di rifiuti.
256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
256-bis. Combustione illecita di rifiuti.
257. Bonifica dei siti.
258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.
259. Traffico illecito di rifiuti
260. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
260-bis. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
260-ter. Sanzioni amministrative accessorie. Confisca
261. Imballaggi
261-bis. Sanzioni
262. Competenza e giurisdizione
263. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
Capo II – Disposizioni transitorie e finali
264. Abrogazione di norme
264-bis. Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010
264-ter. Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
264-quater. Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151
265. Disposizioni transitorie
266. Disposizioni finali
Parte quinta – Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
Titolo I – Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività
267. Campo di applicazione.
268. Definizioni.
269. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
270. Convogliamento delle emissioni.
271. Valori limite di emissione e prescrizioni.
272. Impianti e attività in deroga.
273. Grandi impianti di combustione.
274. Raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di combustione.
275. Emissioni di cov.
276. Controllo delle emissioni di cov derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione.
277. Recupero di cov prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti.
278. Poteri di ordinanza.
279. Sanzioni.
280. Abrogazioni.
281. Disposizioni transitorie e finali.
Titolo II – Impianti termici civili
282. Campo di applicazione.
283. Definizioni.
284. Denuncia di installazione o modifica.
285. Caratteristiche tecniche.
286. Valori limite di emissione.
287. Abilitazione alla conduzione.
288. Controlli esanzioni.
289. Abrogazioni.
290. Disposizioni transitorie e finali.
Titolo III – Combustibili
291. Campo di applicazione.
292. Definizioni.
293. Combustibili consentiti.
294. Prescrizioni per il rendimento di combustione.
295. Raccolta e trasmissione di dati relativi al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi.
296. Sanzioni.
297. Abrogazioni.
298. Disposizioni transitorie e finali.
Parte quinta-bis – Disposizioni per particolari installazioni
Titolo I – Attività di produzione di biossido di titanio
298-bis. Disposizioni particolari per installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio
Parte sesta – Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente
Titolo I – Ambito di applicazione
298-bis. Principi generali.
299. Competenze ministeriali.
300. Danno ambientale.
301. Attuazione del principio di precauzione
302. Definizioni.
303. Esclusioni.
Titolo II – Prevenzione e ripristino ambientale
304. Azione di prevenzione.
305. Ripristino ambientale.
306. Determinazione delle misure per il ripristino ambientale.
307. Notificazione delle misure preventive e di ripristino.
308. Costi dell’attività di prevenzione e di ripristino.
309. Richiesta di intervento statale.
310. Ricorsi.
Titolo III – Risarcimento del danno ambientale
311. Azione risarcitoria in forma specifica.
312. Istruttoria per l’emanazione dell’ordinanza ministeriale.
313. Ordinanza.
314. Contenuto dell’ordinanza.
315. Effetti dell’ordinanza sull’azione giudiziaria.
316. Ricorso avverso l’ordinanza.
317. Riscossione dei crediti e fondo di rotazione.
318. Norme transitorie e finali.
Allegati:
– alla Parte seconda
– alla Parte terza
– alla Parte quarta
– alla Parte quinta
– alla Parte quinta-bis
– alla Parte sesta
Parte prima – Disposizioni comuni e principi generali
1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti:
a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
d) nella parte quinta, la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente.
1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all’integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all’articolo 1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto degli obblighi internazionali, dell’ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.
(comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 128 del 2010)
3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Criteri per l’adozione dei provvedimenti successivi
1. (abrogato dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 128 del 2010)
2. (abrogato dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 128 del 2010)
3. Per la modifica e l’integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare acquisisce, entro 30 giorni dalla richiesta, il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(comma così sostituito dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 128 del 2010)
4. (abrogato dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 128 del 2010)
5. (abrogato dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 128 del 2010)
3-bis. Principi sulla produzione del diritto ambientale
1. I principi posti dalla presente Parte prima costituiscono i principi generali in tema di tutela dell’ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario.
(comma così modificato dall’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2010)
2. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole generali della materia ambientale nell’adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell’emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente.
3. Le norme di cui al presente decreto possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali.
(comma così sostituito dall’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2010)
3-ter. Principio dell’azione ambientale
1. La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.
3-quater. Principio dello sviluppo sostenibile
1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.
2. Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell’ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell’ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell’ambiente anche futuro.
4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l’evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.
3-quinquies. Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione
1. I principi contenuti nel presente decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell’ambiente su tutto il territorio nazionale.
(comma così modificato dall’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 128 del 2010)
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un’arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.
3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dell’azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell’entità’ dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.
4. Il principio di sussidiarietà di cui al comma 3 opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali minori. Qualora sussistano i presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza la Regione può esercitare il suo potere sostitutivo.
(comma così modificato dall’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 128 del 2010)
3-sexies. Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo
1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall’Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.
1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all’allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi non si applichi l’articolo 6, comma 2, del presente decreto, l’autorità competente all’elaborazione e all’approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi.
1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l’autorità procedente dà avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l’indicazione del titolo del piano o del programma, dell’autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità dettagliate per la loro consultazione.
1-quater. L’autorità competente mette altresì a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web.
1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all’autorità competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta.
1-sexies. L’autorità procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies nell’adozione del piano o programma.
1-septies. Il piano o programma, dopo che è stato adottato, è pubblicato nel sito web dell’autorità competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l’autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresì informazioni sulla partecipazione del pubblico.
(commi da 1-bis a 1-septies introdotti dall’art. 16, comma 5-bis, legge n. 116 del 2014)
Parte seconda – Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)
Titolo I – PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA VALUTAZIONE D’INCIDENZA E L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).
1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione:
a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003;
c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento.
(lettera aggiunta dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 128 del 2010)
2. Il presente decreto individua, nell’ambito della procedura di Valutazione dell’impatto ambientale modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda del presente decreto.
(comma così modificato dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 128 del 2010)
3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.
4. In tale ambito:
a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:1) l’uomo, la fauna e la flora;
2) il suolo, l’acqua, l’aria e il clima;
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
4) l’interazione tra i fattori di cui sopra;c) l’autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività di cui all’allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.
(lettera aggiunta dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
(comma così modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 46 del 2014)
a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, lettera b);
c) impatto ambientale: l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;
d) patrimonio culturale: l’insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:1) che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all’articolo 13;
g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall’articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
(lettera così sostituita dall’art. 15, comma 1, legge n. 116 del 2014)
h) (lettera abrogata dall’art. 15, comma 1, legge n. 116 del 2014)
i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità alle previsioni di cui all’articolo 22;
i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi geneticamente modificati di cui ali decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;
i-ter) inquinamento: l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi;i-quater) ‘installazione’: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all’allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. E’ considerata accessoria l’attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;
i-quinquies) ‘installazione esistente’: ai fini dell’applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all’esercizio o il provvedimento positivo di compatibilit&a
188. Responsabilità della gestione dei rifiuti
(articolo così sostituito dall’art. 16, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 205 del 2010)
1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.
2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.
3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell’art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:
a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;
b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.
(lettera così modificata dall’art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014)
4. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 177, comma 4.
5. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.
188-bis. Controllo della tracciabilità dei rifiuti
(articolo introdotto dall’art. 16, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. In attuazione di quanto stabilito all’articolo 177, comma 4, la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale.
2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:
a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009; oppure
b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193.
3. Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’articolo 193. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a). Il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili all’autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad eccezione dei quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione. Per gli impianti di discarica, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conservato fino al termine della fase di gestione post operativa della discarica.
4. Il soggetto che non aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), deve adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti nella misura stabilita dall’articolo 193.
4-bis. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell’evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione e all’ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell’utenza; le semplificazioni e l’ottimizzazione sono adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Le semplificazioni e l’ottimizzazione sono finalizzate ad assicurare un’efficace tracciabilità dei rifiuti e a ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove ciò non intralci la corretta tracciabilità dei rifiuti né comporti un aumento di rischio ambientale o sanitario, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o l’evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante, può essere autorizzato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy, a rendere disponibile l’informazione territoriale, nell’ambito della integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti pubblici o società interamente a capitale pubblico, opportunamente elaborata in conformità alle regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e l’integrità dei dati di tracciabilità. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall’esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto, o determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi.
(comma così sostituito dall’art. 11, comma 7, legge n. 125 del 2013)
188-ter. Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
(articolo introdotto dall’art. 16, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale.
(comma così sostituito dall’art. 11, comma 1, legge n. 125 del 2013)
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
(comma così sostituito dall’art. 11, comma 1, legge n. 125 del 2013)
3. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1 e sono individuate, nell’ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all’articolo 188-bis.
(comma così sostituito dall’art. 11, comma 1, legge n. 125 del 2013)
4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania.
5. (abrogato dall’art. 11, comma 6, legge n. 125 del 2013)
6. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto delle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per l’applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle procedure relative alle spedizioni di rifiuti di cui al regolamento 8CE) n. 1013/2006, e successive modificazioni, ivi compresa l’adozione di un sistema di interscambio di dati previsto dall’articolo 26, paragrafo 4, del predetto regolamento. Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, sono fatti salvi gli obblighi stabiliti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, relativi alla tratta del territorio nazionale interessata dal trasporto transfrontaliero.
7. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è effettuata la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle del presente decreto, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate.
8. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse, rispettivamente, alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell’economia e delle finanze e, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell’interno, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
9. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare potranno essere individuate modalità semplificate per l’iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a).
10. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi dall’accertamento della pericolosità dei rifiuti.
189. Catasto dei rifiuti
(articolo così sostituito dall’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 205 del 2010)
1. Il catasto dei rifiuti, istituito dall’articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e in Sezioni regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell’ambiente.
2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati acquisiti tramite il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e delle informazioni di cui al comma 3, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti.
3. I comuni o loro consorzi e le comunità montane comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all’anno precedente:
a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all’articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai comuni della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a). Le informazioni di cui al comma 3, lettera d), sono trasmesse all’ISPRA, tramite interconnessione diretta tra il Catasto dei rifiuti e il sistema di tracciabilità dei rifiuti nella regione Campania di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA). Le attività di cui al presente comma sono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Le disposizioni di cui al comma 3, fatta eccezione per le informazioni di cui alla lettera d), non si applicano altresì ai comuni di cui all´articolo 188-ter, comma 2, lett. e) che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a).
6. Le sezioni regionali e provinciali del Catasto provvedono all’elaborazione dei dati di cui al comma 188-ter, commi 1 e 2, ed alla successiva trasmissione, entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi, alla Sezione nazionale che provvede, a sua volta, all’invio alle amministrazioni regionali e provinciali competenti in materia rifiuti. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) elabora annualmente i dati e ne assicura la pubblicità. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica quanto previsto dall’articolo 220, comma 2.
190. Registri di carico e scarico
(articolo così sostituito dall’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 205 del 2010)
1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
(comma così sostituito dall’art. 11, comma 12-bis, legge n. 125 del 2013)
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell’articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell’articolo 184;
b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell’articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;
c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
1-bis. Sono esclusi dall’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:
(comma così sostituito dall’art. 11, comma 12-bis, legge n. 125 del 2013)
a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.
1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:
(comma introdotto dall’art. 11, comma 12-bis, legge n. 125 del 2013)
a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a);
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del ‘circuito organizzato di raccoltà di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp).
1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere effettuate:
(comma introdotto dall’art. 11, comma 12-bis, legge n. 125 del 2013)
a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;
c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell’operazione di trattamento;
d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell’avvio dell’operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell’operazione.
1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1-ter possono sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L’archivio informatico è accessibile on line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome dell’utente e password dedicati.
(comma introdotto dall’art. 14, comma 8-bis, legge n. 116 del 2014)
2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall’impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.
3. I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a), la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi.
(comma così modificato dall’art. 11, comma 12-ter, legge n. 125 del 2013)
4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo qualora ne faccia richiesta.
5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.
6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di carico e scarico è quella di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 7.
7. Nell’Allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: “in litri” la congiunzione: “e” è sostituita dalla disgiunzione: “o”.
8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.
9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell’elenco dei rifiuti.
191. Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all’ente di governo dell’ambito di cui all’articolo 201 entro tre giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall’adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell’inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.
2-bis. All’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8, le parole: “3 marzo 2014” sono sostituite dalle se-guenti: “31 dicembre 2014”;
b) dopo il comma 9 è inserito il seguente: “9-bis. Il termine finale di efficacia del contratto, come modificato ai sensi del comma 9, è stabilito al 31 dicembre 2015. Fermo restando il predetto termine, entro il 30 giugno 2015 il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia le procedure per l’affidamento della concessione del servizio nel rispetto dei criteri e delle modalità di selezione disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dalle norme dell’Unione europea di settore, nonché dei princìpi di economicità, semplificazione, interoperabilità tra sistemi infor-matici e costante aggiornamento tecnologico. All’attuale società conces-sionaria del SISTRI è garantito l’indennizzo dei costi di produzione con-suntivati sino al 31 dicembre 2015, previa valutazione di congruità del-l’Agenzia per l’Italia digitale, nei limiti dei contributi versati dagli ope-ratori alla predetta data”;
c) al comma 10, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, previa valutazione di congruità dell’Agenzia per l’Italia digitale, al paga-mento degli ulteriori costi di produzione consuntivati, fino alla concor-renza delle risorse riassegnate nello stato di previsione del Ministero me-desimo, al netto di quanto già versato”.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.
(comma così modificato dall’art. 9, comma 8, legge n. 123 del 2008)
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione dell’Unione europea.
1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
193. Trasporto dei rifiuti
(articolo così sostituito dall’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 205 del 2010)
Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
(alinea così sostituito dall’art. 11, comma 12-quater, legge n. 125 del 2013)
a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell’istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI – Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico.
4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose.
5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nonché per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui all´articolo 188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno.
6. In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145.
7. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), il formulario di identificazione è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all’articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.
9. La scheda di accompagnamento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dalla Scheda SISTRI – Area movimentazione di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all’allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI – Area movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all’interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.
9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.
(comma introdotto dall’art. 28, comma 1, legge n. 35 del 2012, poi così modificato dall’art. 52, comma 2-ter, legge n. 134 del 2012)
10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative alla movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.
11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera v), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.
12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all’interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera aa) purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività. Ove si prospetti l’impossibilità del rispetto del predetto termine per caso fortuito o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l’obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI – Area movimentazione e informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto termine, il comune e la provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovrà adottare, senza indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in cui perduri l’impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore. In caso di persistente impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l’attività di cui al primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto sarà obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179.
13. La copia cartacea della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relativa alla movimentazione dei rifiuti e il formulario di identificazione di cui al comma 1 costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all’articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2009.
194. Spedizioni transfrontaliere
(articolo così sostituito dall’art. 17 del d.lgs. n. 205 del 2010)
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4.
2. Sono fatti salvi, ai sensi degli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 42 del predetto regolamento.
3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212. L’iscrizione all’Albo, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo 212.
(comma così modificato dall’art. 24, comma 1, lettera d-bis), legge n. 35 del 2012, poi dall’art. 9, comma 3-terdecies, legge n. 44 del 2012)
4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono disciplinati:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all’articolo 6 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;
b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell’articolo 29, del regolamento;
c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti negli Stati di cui al comma 2.
5. Sino all’adozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 3 settembre 1998, n. 370.
6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006:
a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome;
b) l’autorità di transito è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) corrispondente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all’articolo 56 del regolamento (CE) 1013/2006 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione dell’Unione europea, nonché, entro il 30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti all’anno precedente, previsti dall’articolo 13, comma 3, della Convenzione di Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340.
Capo II – Competenze
1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all’attuazione della parte quarta del presente decreto, da esercitare ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti di quanto stabilito dall’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti;
(lettera così modificata dall’art. 18 del d.lgs. n. 205 del 2010)
b-bis): la definizione di linee guida, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 215 e 216;
(lettera introdotta dall’art. 18 del d.lgs. n. 205 del 2010)
b-ter) la definizione di linee guida, sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le attività di recupero energetico dei rifiuti;
(lettera introdotta dall’art. 18 del d.lgs. n. 205 del 2010)
c) l’individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurne la pericolosità;
d) l’individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi:
e) l’adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l’ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
f) l’individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese; l’individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell ‘ambiente e della tutela del territorio, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell’individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le risorse necessarie, anche ai fini dell’erogazione dei contributi compensativi a favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili;
g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un Programma, formulato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione;
h) l’indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
(lettera così modificata dall’art. 18 del d.lgs. n. 205 del 2010)
i) l’individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero dai rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti economici, anche ai sensi dell’articolo 52, comma 56, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 maggio 2003, n. 203;
(lettera così modificata dall’art. 18 del d.lgs. n. 205 del 2010)
l) l’individuazione di obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;
m) la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali di cui all’articolo 199 con particolare riferimento alla determinazione, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi dell’articolo 200, e per il coordinamento dei piani stessi;
n) la determinazione, relativamente all’assegnazione della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida per la definizione delle gare d’appalto, ed in particolare dei requisiti di ammissione delle imprese, e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti;
o) la determinazione, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità:
p) l’indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
q) l’indicazione dei criteri generali, ivi inclusa l’emanazione di specifiche linee guida, per l’organizzazione e l’attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
(lettera così modificata dall’art. 18 del d.lgs. n. 205 del 2010)
r) la determinazione, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida, dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell’impatto sull’ambiente connesso all’estensione dell’area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale;
s) la determinazione delle metodologie di calcolo e la definizione di materiale riciclato per l’attuazione dell’articolo 196, comma 1, lettera p);
t) l’adeguamento della parte quarta del presente decreto alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell’Unione europea.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l’indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi dell’articolo 178, comma 5;
b) l’adozione delle norme e delle condizioni per l’applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli;
c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive;
e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani;
(lettera così modificata dall’art. 2, comma 26, d.lgs. n. 4 del 2008, poi dall’art. 5, comma 2, legge n. 166 del 2009, poi dall’art. 14, comma 46, legge n. 214 del 2011)
f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l’analisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo;<