Formulario Identificativo dei Rifiuti

FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti)

Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (cosiddetto FIR) è un documento che accompagna i rifiuti durante il trasporto, per garantirne la tracciabilità e l’identificazione, esso contiene tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore e a tutti i soggetti coinvolti nella sua gestione (al trasportatore ed al destinatario).

Prima del suo utilizzo il formulario va vidimato dalla Camera di Commercio competente o dall’Agenzia delle Entrate (D.lgs. 152/2006 art. 193).

Deve essere utilizzato per:

  • ogni tipo di rifiuto trasportato.
  • ogni produttore/detentore del rifiuto trasportato.
  • ogni operazione di recupero o smaltimento dei rifiuti (quindi se un rifiuto è destinato a più operazioni diverse di recupero, devono essere emessi tanti formulari quante sono le sue destinazioni).

Il FIR è uno dei tre strumenti che con il MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) e il Registro di carico e scarico dei rifiuti, servono a controllare il flusso dei rifiuti – previsti dal D. Lgs. n. 22/1997 (cosiddetto decreto Ronchi) e successivamente dal D.lgs. n.152/2006 al fine di controllare e, per certi versi contabilizzare, il flusso della produzione dei rifiuti speciali.

La gestione dei rifiuti prevede che siano coinvolti i seguenti soggetti responsabili:

  • il produttore: il produttore del rifiuto.
  • il trasportatore: colui che si occupa del trasporto del rifiuto.
  • il destinatario: l’azienda o l’impianto di destino del rifiuto.
  • l’intermediario/commerciante (dipende dai casi): colui che organizza il trasporto fatto da terzi.

L’emissione del FIR è a cura del produttore del rifiuto, in caso di sua impossibilità l’emissione del documento può essere a cura del trasportatore, rimanendo tuttavia in vigore le responsabilità del produttore su quanto in esso dichiarato.

Il FIR deve contenere tutte le informazioni riguardanti:

Il formulario è costituito da 11 campi in cui si inseriscono i dati identificativi di:

  • Produttore
  • Trasportatore
  • Destinatario
  • Codice EER, descrizione del rifiuto e destinazione, a recupero (R) o smaltimento (D)
  • Dati di trasporto (targhe, nome conducente, ecc.)

Le caratteristiche del rifiuto, origine, tipologia, la quantità (presunta), il volume, il codice EER poi le classi di pericolo (nel caso in cui il rifiuto trasportato sia pericoloso), i dati identificativi del produttore e/o detentore (anche se coincidono), trasportatore e destinatario del rifiuto (anche se coincidono). Le copie del formulario devono essere conservate, come disposto dal D. Lgs. n. 116 del 03-09-2020 (link), per un periodo di 3 anni. È necessario riportare tutti i dati del mezzo di trasporto, la modalità di trasporto, data e percorso dell’instradamento, i dati identificativi del destinatario e la tipologia dell’impianto di destinazione.

Un dato molto importante che è contenuto nel FIR, e che deve accompagnare il rifiuto, è il suo peso. Se l’art. 193, c. 1, D.L. vo 152/06 prescrive solo che nel formulario risulti la “quantità del rifiuto”, il DM 1° aprile 1998, n. 145 consente alle aziende di trascrivere il peso “a destino”. In essa veniva chiarito che deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati e deve essere contrassegnata la casella relativa alla voce “Peso da verificarsi a destino” nel caso in cui:

  • per la natura del rifiuto si possano verificare variazioni di peso durante il trasporto
  • per l’indisponibilità di un sistema di pesatura si possa verificare una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione.

Il FIR è composto da quattro copie, ognuna di esse deve essere compilata, datata e firmata:

  • Produttore: la prima copia rimane presso il produttore/detentore e le altre tre viaggiano con il rifiuto fino all’impianto di destinazione.
  • Trasportatore: la seconda copia rimane al trasportatore, anche dopo la consegna del rifiuto all’impianto di destino, completo dei dati di accettazione dell’impianto.
  • Destinatario: la terza copia resta all’impianto di destinazione.
  • Produttore: la quarta copia datata e controfirmata dal destinatario è re-inviata al produttore, che la verifica e la conserva unitamente alla prima copia; è una sorta di “ricevuta di ritorno” che certifica l’avvenuto smaltimento.

La trasmissione della quarta copia può avvenire in modo cartaceo tramite posta o tramite posta elettronica certificata (PEC). Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza.

Le inesattezze nei MUD, nei registri o nei FIR, qualora sia possibile rinvenire i dati esatti dai documenti stessi in materia di rifiuti oppure da altre scritture tenute per legge, sono sanzionate. Si sanziona anche la mancata conservazione di registri e FIR, e in caso di omessa o incompleta tenuta dei Registri qualora siano presenti i FIR e si possa dimostrare la data di produzione dei rifiuti.

Il Formulario Identificativo dei Rifiuti è prestampato con numero di serie progressivo, possono essere comprati solo presso le tipografie autorizzate dal Ministero dell’Economia e Finanze, su ogni formulario dei rifiuti devono essere presenti le informazioni sui dati identificativi della tipografia e i suoi estremi dell’autorizzazione. Gli estremi seriali e numerici dei formulari devono risultare sulla loro fattura d’acquisto che deve essere annotata sul registro IVA, prima dell’uso dei formulari.

È vietato e sanzionato il trasporto di rifiuti in assenza di Formulario Identificativo dei Rifiuti.

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