DEFINIZIONE DI “RIFIUTO”
“rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi;
“rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta;
“rifiuto speciale”:
– I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteria
– Rifiuti da attività agricole e agro-industriale;
– Rifiuti da attività agricole e agro-industriale;
– Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
– Rifiuti da lavorazioni industriali;
– Rifiuti da lavorazioni artigianali;
– Rifiuti da attività commerciali;
– Rifiuti da attività di servizio;
– Rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
– Rifiuti derivanti da attività sanitarie.
“rifiuto urbano”:
– Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
– I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dall’uso civile, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità
– Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
– I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private ma comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
– I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
– I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.
CHI E’ IL PRODUTTORE DEI RIFIUTI
“Produttore del rifiuto” (art.183 comma 1 lettera f d.lgs 152/2006) è il soggetto la cui attività produce rifiuti o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti. Il Produttore di rifiuti è sempre colui il quale pone materialmente in essere una determinata attività dalla quale si generano rifiuti.
RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE DI RIFIUTI
“Responsabilità del produttore” è individuata all’ART. 188 COMMA 1-2-3 D.LGS 152/2006:
– Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del produttore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento,
– Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
1. Auto smaltimento dei rifiuti;
2. Conferimenti dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
3. Conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
In caso di conferimento del rifiuto a soggetto autorizzato alle attività di recupero o di smaltimento il produttore deve ricevere quarta copia del formulario controfirmato dal destinatario entro 90 giorni di tempo dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore. Alla scadenza del predetto termine se il produttore non ha ricevuto la quarta copia del formulario deve provvedere a darne comunicazione alla Provincia.
ONERI A CARICO DEL PRODUTTORE DEI RIFIUTI
1. Caratterizzazione del rifiuto
Il produttore ha l’onere di attribuire il codice CER al rifiuto prodotto anche eventualmente affidandosi a laboratori accreditati per la caratterizzazione del rifiuto.
2. Controllo delle autorizzazioni
Il produttore ha l’onere di verificare le autorizzazioni del trasportatore incaricato e dell’ impianto di recupero/smaltimento al quale spedisce il rifiuto. Il produttore di rifiuti conserva l’onere del corretto avvio allo smaltimento o recupero fino alla destinazione finale senza possibilità di “cessione” a terzi a qualunque titolo della sua responsabilità. Il Produttore non si spoglia della responsabilità dei suoi rifiuti semplicemente consegnandoli al trasportatore terzo, ma conserva l’onere di vigilanza circa il buon esito del viaggio dei rifiuti verso il sito finale che DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE CONOSCIUTO e VERIFICATO sia dal produttore sia dal trasportatore al momento della partenza.
3. Gestione formulario Il formulario d’identificazione rifiuti è il documento di identificazione dei rifiuti che accompagna il trasporto dei rifiuti.
L’obbligo, è a carico delle imprese e degli enti che effettuano tale trasporto (ART. 193 D.LGS 152/2006). Il formulario deve essere conforme al modello contenuto nel DM 145/1998 e le regole da osservare per la tenuta del formulario sono integrate dalla Circolare Interministeriale 4 agosto 1998. In caso di mancata ricezione della quarta copia nel termine previsto (TRE MESI), il produttore deve darne comunicazione alla Provincia al fine dell’esclusione della responsabilità. Le copie dei formulari devono essere conservate per 5 anni.
FORMULARIO PER IL TRASPORTO – SISTEMA SANZIONATORIO |
|
RIFIUTI PERICOLOSI |
|
CONDOTTA |
SANZIONE |
Mancanza del formulario nell’effettuazione del trasporto da parte di enti o imprese (art. 258 comma 4 d.lgs 152/2006; art. 483 c.p) |
Arresto fino a 2 ANNI (legale rappresentante) |
Formulario recante dati incompleti o inesatti (art. 258 comma 4 d.lgs 152/2006, art. 483 c.p) |
Arresto fino a 2 ANNI (legale rappresentante) |
Predisposizione di certificati di analisi recanti false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (art. 258 comma 4 d.lgs 152/2006, art. 483 c.p) |
Arresto fino a 2 ANNI (legale rappresentante) |
Utilizzo di un falso certificato di analisi dei rifiuti durante il trasporto effettuato da enti o imprese ( art. 258 comma 4 d.lgs 152/2006 , art. 483 c.P) |
Arresto fino a 2 ANNI (legale rappresentante) |
Omessa conservazione per 5 anni (art. 258 comma 5 d.lgs 152/2006) |
Sanziona amministrativa pecuniaria da 280€ a 1550€ |
FORMULARIO PER IL TRASPORTO – SISTEMA SANZIONATORIO |
|
RIFIUTI NON PERICOLOSI |
|
CONDOTTA |
SANZIONE |
Mancanza del formulario nell’effettuazione del trasporto da parte di enti o imprese (art. 258 comma 4 d.lgs 152/2006; art. 483 c.p) |
Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1600 a 9300 |
Formulario recante dati incompleti o inesatti (art. 258 comma 4 d.lgs 152/2006, art. 483 c.p) |
Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1600 a 9300 |
Predisposizione di certificati di analisi recanti false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (art. 258 comma 4 d.lgs 152/2006, art. 483 c.p) |
Arresto fino a 2 ANNI (legale rappresentante) |
Utilizzo di un falso certificato di analisi dei rifiuti durante il trasporto effettuato da enti o imprese ( art. 258 comma 4 d.lgs 152/2006 , art. 483 c.P) |
Arresto fino a 2 ANNI (legale rappresentante) |
Omessa conservazione per 5 anni (art. 258 comma 5 d.lgs 152/2006) |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 270€ a 1550€ |
4. Gestione registro carico/scarico
Per i soggetti di cui all’art. 189 comma 3 del d.lgs 152/2006 e smi è previsto l’obbligo di tenuta di un registro di carico-scarico su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. I soggetti di cui all’art. 189 comma 3 sono di seguito riportati:
PRODUTTORI DI RIFIUTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DEL REGISTRO (art.189 comma 3 del d.lgs 152/2006 e smi) |
Imprese ed enti produttori iniziali di RIFIUTI PERICOLOSI |
Imprenditori agricoli con un volume d’affari superiori a 8000€ che producono RIFIUTI PERICOLOSI |
Imprese ed enti produttori di RIFIUTI NON PERICOLOSI che rientrano in una delle categorie di cui all’art.184 comma 3 lettere : c) rifiuti da lavorazioni industriali d) rifiuti da lavorazioni artigianali g)rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi. |
I produttori obbligati devono REGISTRARE almeno ENTRO 10 GIORNI LAVORATIVI dalla produzione del rifiuto (carico) e dallo scarico del rifiuto prodotto. Inoltre, devono tenere il registro presso l’impianto di produzione, e integrato con i formulari, conservarlo per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione.