L’INTERMEDIAZIONE DEI RIFIUTI – CAT. 8
Tra le aziende che si occupano della gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, figurano le imprese di cui alla categoria n. 8 dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali che si occupano di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione. È una delle attività più diffuse, e nonostante i chiarimenti normativi che, con il tempo sono stati forniti, è un’attività complessa, specie con riguardo l’identificazione delle responsabilità.
Come indica il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006), all’art. 183 Definizioni:
“l) “intermediario” è qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;”
L’intermediario di rifiuti è una figura professionale altamente qualificata che opera in un difficile contesto, giuridico e tecnico, che richiede, oltre ad un’adeguata preparazione professionale, anche la specifica conoscenza delle caratteristiche dei rifiuti di cui si occupa. Il compito dell’intermediario di rifiuti è quello di correlazione tra i vari attori che appartengono alla filiera del rifiuto: il produttore/detentore del rifiuto, il trasportatore, il destinatario.
Le principali tipologie di attività svolte dall’intermediario di rifiuti sono:
1) organizzare tutto quanto ruota attorno al rifiuto: caratterizzazione del rifiuto, attribuzione del codice EER, caratteristiche di pericolo (analisi chimiche, imballaggio, etichettatura, autorizzazione trasportatore e mezzi, autorizzazione del destinatario, documentazione, …);
2) fornire al cliente tutte le informazioni necessarie affinché il rifiuto possa essere conferito in conformità alle regole normative e tecniche.
L’intermediario può detenere o meno i rifiuti e come gli altri soggetti facenti parte della filiera dei rifiuti, è anch’esso soggetto ad autorizzazione per svolgere questo compito. L’autorizzazione per svolgere l’intermediazione dei rifiuti prevede come passaggio principale l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. L’intermediario senza detenzione è infatti obbligato ad iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 8 – Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione, come tutti gli iscritti che desiderino continuare a esercitare, è tenuto a rinnovare la propria iscrizione ogni cinque anni.
Per quanto riguarda la gestione documentale relativa all’intermediazione, è previsto l’obbligo di tenere e compilare il registro di carico e scarico, i registri devono essere tenuti nella sede dell’intermediario, numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti, ossia quella in cui ha sede l’impresa.
I documenti necessari per l’intermediazione sono:
- Vidimazione del registro di carico e scarico alla Camera di Commercio competente (art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006).
- Corretta annotazione dell’operazione di carico e di scarico nel registro di carico e scarico (modello B) entro dieci giorni lavorativi dall’effettuazione del trasporto relativo (art. 190 comma 1 del D.lgs. 152/2006).
- Conservazione di una fotocopia della copia del formulario emesso dal produttore – la “Quinta copia” (punto 2 lett. j della Circolare del Ministero dell’Ambiente e dell’Industria 4 agosto 1998, n. Gab/Dec/812/9874).
- Invio del MUD alla Camera di commercio dove ha sede l’unità locale, entro il 30 aprile di ogni anno (art. 189, comma 3 del D.lgs. 152/2006).
- Conservazione del registro integro con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti prodotti, per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 190, comma 3 D.lgs. 152/2006).
L’intermediario si pone comunque in una posizione di corresponsabilità con gli altri soggetti coinvolti nella corretta gestione del rifiuto.
Per svolgere questo servizio, Eco-Recuperi si avvale di un sistema gestionale che consente il monitoraggio costante delle autorizzazioni dei suoi fornitori (trasportatori e impianti di recupero e smaltimento rifiuti)
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