Nuovamente ridisegnata la storia del SISTRI

Con il decreto Milleproroghe 2014 è stata nuovamente ridisegnata la storia del SISTRI in particolare all’articolo 10 del D.L. 150/2013 è stato aggiunto il comma 3-bis che recita:

3-bis. Al primo periodo del comma 3-bis dell’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: “Nei dieci mesi successivi alla data del 1 ottobre 2013″ sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2014″.

Significa che il periodo di doppio binario per i rifiuti pericolosi ovvero tracciabilità elettronica SISTRI e tracciabilità cartacea FIR è stato prorogato sino al 31 dicembre 2014: sino a tale nuovo termine, rimangono applicate solamente le sanzioni relative alla tracciabilità cartacea (formulario di identificazione + registro di carico e scarico + mud), così come previsto dall’art. 3-bis del citato D.L. 101/2013 convertito dalla L. 125/2013, che testualmente dispone: “………continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche’ le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. ………...”

Inoltre il 3 marzo 2014 (giorno di entrata in operatività del Sistri per tutti i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi) il Ministero dell’Ambiente ha confermato la prossima pubblicazione di un Regolamento Semplificativo che rende facoltativo l’uso del SISTRI per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con non più di 10 dipendenti ed operanti nei settori industria, artigianato, commercio, sanitario e servizi.

Si rimane in attesa della pubblicazione del regolamento e si vedrà …

Staff di Eco-Recuperi

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