Punto della situazione su SISTRI e MUD

Il 31 dicembre 2011 si avvicina e lo fa insieme allo “Zombie del Mud e al Fantasma del Sistri” (da news Reteambiente, 21 novembre 2011).

Infatti, con l’articolo 264-bis, Dlgs 152/2006 (in vigore dal 25 dicembre 2010) sono state abrogate le parti del Mud riguardanti i produttori, i trasportatori, i recuperatori, gli smaltitori, gli intermediari e i commercianti senza detenzione, poiché tenuti ad iscriversi al Sistri e al suo utilizzo a partire dal 1 giugno 2011 però poi soppresso e successivamente ripristinato con la manovra di ferragosto e prorogato al 9 febbraio 2012.

Ad oggi la normativa prevede che entro il 31 dicembre 2011 debba essere inviato il “mudino”, cioè la dichiarazione contenente i dati relativi a produzione, recupero e smaltimento dei rifiuti per il periodo 2011 non coperto dal Sistri (primo semestre 2011). Il Dlgs 121/2011 (il provvedimento che ha esteso ai reati ambientali il regime di responsabilità amministrativa delle persone del “231) prevede che se il “mudino” non sarà presentato o sarà presentato in modo incompleto o inesatto entro il 31 dicembre 2011 da parte di produttori, recuperatori e smaltitori, per questi scatterà una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.000 euro.

Tuttavia, con lo slittamento al 9 febbraio 2012 dell’entrata in vigore del Sistri, il periodo a cui deve far riferimento il “mudino ora divenuto Mud” coincide con … l’intero anno 2011.

Non sarà facile dichiarare i dati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 entro il 31 dicembre 2011 (a meno di non fermare l’operatività almeno il giorno prima).
Ci auguriamo che a breve il Ministero ci fornisca tutte le delucidazioni del caso al fine di mettere le aziende nelle condizioni per poter operare senza rischiare inutili sanzioni.

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