Sistri: ecco le modifiche e le specifiche
Con 137 voti favorevoli, 57 contrari e 1 astenuto, l’Aula del Senato, ha approvato, con modifiche, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 101/2013, in materia di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, che passa ora all’esame della Camera.
Ecco le modifiche e le specifiche che interessano il SISTRI:
- 1. Requisito della specialità e vettori esteri
Viene confermato l’obbligo di aderire al Sistri per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ma viene introdotto anche il requisito della specialità oltre a quello della pericolosità.
Inoltre, fra gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, tenuti ad aderire al Sistri, sono ricompresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale o di tipo transfrontaliero a titolo professionale.
Per quanto riguarda gli enti e le imprese che effettuano, a titolo professionale, operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione, essi sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti qualora trattino rifiuti urbani (non ricompresi nel testo del decreto- legge) e speciali pericolosi (anziché solo pericolosi).
I nuovi produttori, invece, sono tenuti ad aderire al Sistri solo ove trattino o producano rifiuti pericolosi.
- 2. Adesione volontaria anche per intermediari e commercianti
Un emendamento approvato stabilisce che, per i rifiuti diversi da quelli tenuti all’iscrizione obbligatoria, oltre ai produttori e ai gestori possono aderire al Sistri su base volontaria anche gli intermediari e i commercianti.
- 3. I termini iniziali di operatività
Il termine iniziale di operatività del Sistri resta quello del 1° ottobre 2013 per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori. L’emendamento ricomprende in tali categorie anche i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio.
Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania, che sono tenute ad aderire al Sistri, il termine iniziale di operatività del sistema è invece il 3 marzo 2014.
- 4. Sanzioni, l’applicazione posticipata di 2 mesi
Con il nuovo comma 3-bis, infine, viene fatta slittare di 2 mesi l’applicazione delle sanzioni del Sistri: si posticipa infatti l’applicazione delle sanzioni a decorrere da novanta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività del sistema. Nelle more di tale scadenza, restano comunque fermi gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e alle modalità di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e l’applicazione delle relative sanzioni.
Per saperne di più su come sta andando il Sistri a due settimane dalla sua partenza ufficiale vi suggeriamo la seguente lettura “SISTRI: UNA BUONA FALSA PARTENZA”
https://www.greenbiz.it/panorama/editoriali/8361-sistri-come-e-andata