TRASPORTO CONTO PROPRIO E CONTO TERZI

Con la sentenza n.13725 del 31 luglio 2012 la Corte di Cassazione si è espressa sul tema del “Trasporto conto terzi e conto proprio”.

La sentenza ha riconosciuto legittimo svolgere l’attività di “trasporto conto proprio” in assenza del titolo abilitativo, ma in possesso del titolo per svolgere l’attività di “trasporto conto terzi” abilitando quindi le aziende allo svolgimento dell’attività di trasporto per conto proprio in caso di possesso della licenza per l’attività di trasporto per conto terzi.

In particolare la sentenza precisa che “quello relativo al trasporto per conto terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz’altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un minus, sicchè risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il “titolo maggiore” si debba munire anche dell’altro, per poter svolgere una attività”complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale”.

Questa pronuncia rappresenta un passo in avanti nel panorama delle aziende che svolgono attività di  Autotrasporto che da tempo unitamente alle associazioni di categoria avevano presentato il problema al ministero del Trasporti. A questo punto occorrerebbe che anche i soggetti istituzionalmente competenti procedessero ad uno specifico intervento normativo al fine di escludere possibili ulteriori contenziosi sul tema.

Per completezza si allega pdf contenente la Sentenza n.13725 del 31 luglio 2012.

Eco-Recuperi Srl

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